Gli assegni per il nucleo familiare spettano al genitore collocatario dei figli.
Il coniuge che per effetto del provvedimento di separazione o divorzio risulti il genitore affidatario o collocatario dei figli minori ha diritto a percepire, oltre all’ assegno di mantenimento, gli assegni per il nucleo familiare che l’altro percepisce in busta paga.
Ciò salvo non sia diversamente stabilito nel provvedimento o nella convenzione di separazione o divorzio con disposizioni o clausole del tipo “corrisponderà la somma di euro…., che si intende comprensiva degli assegni per il nucleo familiare percepiti da…”.
Conseguentemente, il genitore beneficiario potrà far valere il diritto nell’ interesse dei figli presentando all’ Inps competente la necessaria documentazione, in particolare, il provvedimento di separazione o divorzio e riempendo i relativi moduli.
Gli assegni per il Nucleo Familiare, poi, verranno corrisposti mensilmente direttamente al genitore avente diritto sino alla naturale scadenza del diritto stesso (compimento dei diciotto anni dei figli o cambiamento del collocamento degli stessi).
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