Riconosciuto il risarcimento danni per violazione obblighi familiari anche al convivente
Una donna, mamma di un bambino di un anno, viene lasciata poco prima del matrimonio dal proprio convivente che l’ha privava anche della necessaria assistenza morale e materiale.
La donna si è rivolta al Tribunale di Treviso, avanzando una richiesta di risarcimento danni stante la violazione degli obblighi familiari da parte del compagno.
Il tribunale ha respinto la domanda affermando esplicitamente «la insussistenza sia normativa che giurisprudenziale delle ipotesi di violazione degli obblighi familiari con riguardo a persone non coniugate ma conviventi more uxorio».
Giunta la vicenda in Cassazione, ha cassato il provvedimento del tribunale di Treviso affermando come invece il giudice di merito deve verificare se il diritto da cui scaturisce il risarcimento del danno rientra o meno nella categoria dei diritti fondamentali della persona «a prescindere dal tipo di unione al cui interno detta lesione si sarebbe verificata».
Il quesito che si pone è se “il diritto all’assistenza morale e materiale, il diritto alla fedeltà e alla sessualità e i doveri derivanti dal matrimonio quali diritti fondamentali della persona e, in quanto tali, posti al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, si riflettono sui rapporti tra le parti anche nella fase precedente il matrimonio”.
La Corte sul punto precisa che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare”.
Pertanto la violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile anche all’interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell’art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 15481 del 20 giugno 2013.
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